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Articolo 1 denominazione-sede E' costituita ai sensi del D.Lgs. 460 del 1997 l’associazione denominata Associazione Sicurezza Cantieri – Onlus. L’Associazione ha sede in Firenze, via della Scala n. c. 91 e durata a tempo indeterminato. L’Associazione potrà istituire, su tutto il territorio nazionale, con deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci, delle sezioni territoriali. Articolo 2 oggetto sociale L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretti, ed è costituita esclusivamente per il perseguimento di fini di solidarietà sociale ed ha come scopo lo svolgimento di attività diretta alla diffusione della cultura della prevenzione nella materia della sicurezza sul lavoro nei cantieri. A tal fine si propone di: a) Approfondire la conoscenza tecnica, scientifica e giuridica in materia, anche mediante la promozione di congressi, seminari ed altre attività scientifiche e divulgative; b) Elaborare proposte, ricerche, progetti e programmi, azioni di supporto da svolgere alle istituzioni pubbliche e private; c) Effettuare ogni altra attività accessoria e collaterale utile al perseguimento delle attività istituzionali dell'Associazione. Articolo 3 qualifica di socio I soci si dividono nelle seguenti categorie: a) fondatori; b) ordinari. Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti, le onlus e altre associazioni che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e partecipano alla stesura dell'atto costitutivo. Sono ammessi alla qualifica di soci ordinari coloro che condividono le finalità del presente statuto. Possono essere soci ordinari anche Enti, Associazioni e altre persone giuridiche le cui attività istituzionali abbiano, in qualche modo, attinenza con le attività dell'Associazione. I soci ordinari sono tenuti al pagamento iniziale della quota di ammissione ed al pagamento annuale di un contributo il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci e solo per la prima volta dai soci fondatori. Gli associati prestano la loro opera personalmente, spontaneamente e gratuitamente. Gli associati devono partecipare effettivamente alla vita associativa in modo stabile e non temporaneo. ARTICOLO 4 perdita della qualifica di socio La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni volontarie e per radiazione. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'accettazione delle dimissioni e alla verifica dei fatti che rendono opportune la radiazione del socio. Quest' ultima potrà avvenire solo per azioni o fatti contrari ai fini dell'Associazione o in contrasto con le direttive del Consiglio Direttivo. Per dimissioni volontarie s'intende anche il mancato pagamento dei contributi annuali entro il termine di due mesi dalla richiesta ed in tal caso comporta l’automatico recesso dall’Associazione ARTICOLO 5 organi sociali Gli organi dell’associazione sono: a)L’assemblea dei soci; b)Il Consiglio Direttivo; c)il Presidente ed il Vice-Presidente; d)il Collegio dei Probiviri; e)il Collegio dei Revisori. ARTICOLO 6 l’assemblea dei soci L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo. L'assemblea inoltre nomina il Consiglio Direttivo e può eventualmente nell'ambito dello stesso determinare i compiti. Decide sulle iniziative e sui programmi da attuare determinandone di norma I soli indirizzi generali e delibera sulle radiazioni dei soci, sull' istituzione delle sezioni territoriali e sull’attuazione dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo. L’assemblea deve essere convocata mediante comunicazione scritta che deve essere spedita ai soci almeno venti giorni prima dell’adunanza. L’assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, ed in seconda convocazione con almeno il 25% dei soci. Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento delle quote richieste. L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei soci presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta. Il delegato può rappresentare un solo associato. Per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione la delibera deve essere approvata con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i ¾ (tre quarti) della compagine sociale. La presidenza dell' assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e dell’adunanza si deve redigere un verbale che sottoscritto dal Presidente e dal Segretario viene conservato agli atti dell'Associazione. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) degli associati aventi diritto di voto. ARTICOLO 7 il consiglio direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, eletti tra I soci in regola con il pagamento delle quote. Esso è nominato dall' assemblea e dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il presidente, il Vice Presidente ed il Segretario dell’Associazione. Si riunisce su iniziativa di uno dei membri e si costituisce con la maggioranza assoluta e delibera a maggioranza dei presenti. Delle riunioni si redige verbale che firmato dal Presidente e dal Segretario e conservato agli atti della Associazione. Il Consiglio Direttivo ha la direzione disciplinare, organizzativa ed amministrativa, può autorizzare e coordinare l'istituzione delle sezioni territoriali dell’Associazione da sottoporre al deliberato dei soci, può istituire un comitato tecnico - scientifico nominando il responsabile, con funzioni propositive e consultive. Il Consiglio Direttivo può proporre l'adozione di regolamenti per il buon andamento dell'Associazione nonchè per l'attuazione e gli indirizzi delle sezioni territoriali, delibera l'ammissione dei soci, accetta lasciti, donazioni ed altre liberalità, cura l ‘adempimento delle delibere assembleari dei soci. ARTICOLO 8 esercizio sociale L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2001. Il Consiglio Direttivo deve predisporre entro il 31 marzo il bilancio consuntivo e preventivo che devono essere sottoposti all'approvazione dell' assemblea dei soci, unitamente alla propria relazione, entro il 30 aprile, salvo particolari circostanze che ne determino un differimento non superiore ai 2 mesi da giustificare con dettagliata motivazione. ARTICOLO 9 il presidente e vice - presidente Il Presidente ha la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell’Associazione e la firma sociale. In caso di assenza o d’impedimento tutte le mansioni e i suoi poteri spettano al Vice – Presidente. La firma del Vicepresidente fa piena forza dell’impedimento o dell’assenza del Presidente con esonero pertanto da responsabilità per i terzi. L’organo di amministrazione potrà inoltre, per alcuni atti o categorie di atti attribuire ad altri membri del Consiglio Direttivo la rappresentanza dell’Associazione. ARTICOLO 10 collegio dei probiviri Il Collegio dei Probiviri, è composto di tre membri nominati dall’assemblea e dura in carica 4 anni. I membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente ed il segretario e delibera sulle controversie che dovessero sorgere nei rapporti con i soci e tra essi e l’Associazione. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente del collegio stesso, nonchè quando richiesto dai soci o dagli organi dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di svolgere attività di conciliazione per favorire la soluzione transattiva delle controversie. Resta salva la tutela giudiziaria ordinaria prevista dalla legge. ARTICOLO 10 bis collegio dei revisori Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Esso controlla l'amministrazione della Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e controlla la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili. In occasione della approvazione del bilancio il Collegio dei Revisori deve sottoporre alla Assemblea una propria relazione. ARTICOLO 11 cariche sociali Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate. ARTICOLO 12 patrimonio Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite dai contributi dei soci, dai lasciti, dalle liberalità e dalle donazioni accettate dal Consiglio Direttivo e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’assemblea che delibera sullo scioglimento procederà alla nomina di uno o più liquidatori e detterà le norme per la liquidazione. Ove per qualsiasi causa si verifichi lo scioglimento della associazione, il patrimonio, dell'Associazione deve essere devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o a fini di utilità sociale nei limiti di quanto previsto dall’articolo 10 n. 1 let. F D.Lgs. 460/97. ARTICOLO 14 disposizioni generali Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nei successivi i regolamenti interni valgono le disposizioni del diritto comune in materia di associazioni private e le disposizioni delle leggi speciali.
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