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Notizie
Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 12 Gennaio 2012 00:00
LEGGE 12 novembre 2011 , n. 183

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012).

 

Art. 10

Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti

 

1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno

essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per

recepire i seguenti principi:».

 

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5».

 

3. E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

 

4. Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale da parte dei soci;

b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purche'

in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento;

c) criteri e modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il

nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

d) le modalita' di esclusione dalla societa' del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

 

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di societa' tra professionisti.

 

6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti.

 

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, cosi' come la societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.

 

8. La societa' tra professionisti puo' essere costituita anche per l'esercizio di piu' attivita' professionali.

 

 

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi gia' vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione

della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

 

11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, e' abrogata.

 

12. All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le

tariffe professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.

 

Art. 15

Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti

dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) -

1. Le informazioni relative alla regolarita' contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

 

 

 

 

 

 

e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - (Responsabilita' in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). –

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei

dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonche' le modalita' per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

 

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorieta' (L)»;

2) e' aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

2. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), da' altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione da' conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo».

Ultimo aggiornamento Giovedì 12 Gennaio 2012 10:36
 
Problema rumore nei cantieri edili PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Giovedì 05 Gennaio 2012 00:00

 

Con l’intento di contribuire al lavoro di professionisti e datori di lavoro, la ASC ha prodotto questo documento per contestualizzare il “problema rumore” nei cantieri edili.

Il Ministero del Lavoro, a seguito della avvenuta validazione da parte della Commissione Consultiva Permanente, ha inviato il 30 giugno 2011 una circolare, (prot.15/VI/0014878/MA001.A001), che conferma la Banca Dati del CPT Torino, riferita all’art.190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, come unica banca dati di riferimento in materia di valutazione del rischio rumore nel settore delle costruzioni.

Il riferimento è il comma 5 del richiamato articolo del TUS che stabilisce la possibilità, da parte del datore di lavoro, di fare ricorso a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni.

In tale ambito s’inserisce questo breve studio teso a delineare una reale e sostanziale impossibilità che il lavoro, pur preciso, delineato e riferito qual è quello del CPT di Torino, riesca a riferire sugli effettivi livelli di rumore ai quali sono soggette le maestranze di un cantiere edile.

Lo studio del CPT di Torino potrà dare, per stessa ammissione degli estensori, attraverso i livelli di pressione sonora delle macchine ed attrezzature schedulati, un elevato contributo per la preventiva progettazione del cantiere (PSC) in maniera da ridurre il rischio residuo lasciando, però, al documento di valutazione del rischio rumore del’impresa emesso sulla scorta di precise misurazioni e tempi di esposizione il compito, non semplice, di riferire dell’effettività dell’esposizione.

Il C.T.S di Associazione Sicurezza Cantieri

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Febbraio 2012 13:00
 
Il Validatore PDF Stampa E-mail
Scritto da Dino Rondina   
Domenica 03 Aprile 2011 00:00

Un professionista in grado di supportare il datore nel controllo dell’attuazione

Sui modelli di organizzazione una nuova figura in cantiere per valutarne l’idoneità


Una delle novità più “calde” del D.Lgs. n. 81/2008 è stata l’art. 30, quindi, l’introduzione della capacità esimente, dalla responsabilità amministrativa, dei “modelli di organizzazione e gestione”, intesi anche come capacità di un’impresa di “produrre sicurezza”.
Il legislatore ha voluto compensare in questo modo l’importante sanzione contenuta nell’art. 9, legge n. 123/2007 (legge delega) a carico delle violazioni di norme antinfortunistiche commesse nell’ambito del D.Lgs. n. 231/2001.
L’argomento sembrava essere, però, a deciso appannaggio di importanti organizzazioni, al contrario poco adatto al medio piccolo cabotaggio imprenditoriale.
Ben diverse, invece, e di più sicuro appeal datoriale, le novità introdotte all’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, comma 3 e 3bis, dal D.Lgs. n. 106/2009.
Queste modifiche collegano l’istituto della delega e il relativo obbligo di vigilanza a carico del datore di lavoro alla efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui all’art. 30, comma 4.
È in questo momento che il modello di organizzazione e di gestione si collega alla sua matrice antinfortunistica, per esempio il SGSL, come indicato all’art. 30, comma 5, e alla necessità di un controllo, con la possibile nascita di figure specializzate per settori particolari come l’edilizia,sull’attuazione di questo modello, per l’efficacia della sua azione esimente.

Il contesto operativo


Il collegamento tra l’art. 30, comma 4, «idoneo sistema di controllo del modello» e la possibile deresponsabilizzazione del datore di lavoro “dall’oggetto delega”
che dimostra che questo controllo, volto alla verifica dell’attuazione dello stesso modello organizzativo, è attuato, dovrebbe essere un argomento convincente per un datore di
lavoro circa la necessità che la sua azienda si doti di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza (MOGS).
Non sembra che sia poco corretto presentare sotto questa luce la novità rappresentata dal modello di organizzazione e di gestione, anche perché al momento non è così facile, né
così intuitiva, la necessità di questa adozione, specialmente per imprese che non hanno un’organizzazione operativa significativa. Le affermazioni di cui sopra sembrano particolarmente valide riferite all’edilizia.
È evidente come controllare l’attuazione di un modello di gestione di un’impresa edile richieda un soggetto che garantisca:
l una importante conoscenza specifica del
settore e l’abitudine a operare nei cantieri;

  • la conoscenza delle dinamiche operative delle imprese edili;
  • la capacità di adattare percorsi organizzativi e legislativi, concepiti in base alla riproducibilità del rischio dovuta all’analisi dell’antinfortunistica con prototipi industriali all’edilizia.
   Questo soggetto deve essere un professionistadella sicurezza e, in considerazione della necessariagaranzia di terzietà rispetto all’impresaverificata, un vero e proprio professionista.

È importante che questa professionalità sia pronta anche alla probabile valenza del modello organizzativo come sanatoria dei punti persi dall’impresa, per i meccanismi dell’art. 27 (cosiddetta patente a punti); questo anche in considerazione del principio che l’AdV possa prendere in considerazione i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nella programmazione delle sue attività. Si potrebbe così sanare la “ferita” inferta dalla D.P.R. n. 34/2000, che aveva individuato come unico compito delle SOA la verifica della capacità operativa dell’impresa edile, senza considerazione, apparente, del rispetto dell’antinfortunistica da parte della stessa, era stato privilegiato, cioè, il quanto, a svantaggio del come, l’impresa produceva.

La figura professionale


Sta nascendo una nuova figura, il “verificatore dei modelli di gestione della sicurezza in edilizia ®”, un professionista in grado di supportare il datore di lavoro nel controllo dell’attuazione e dell’efficacia del proprio modello di organizzazione e di gestione della sicurezza.
Un profondo conoscitore del mondo edile, dei suoi meccanismi, delle dinamiche tra imprese; imprese; un professionista che sia in grado di riscontrare nel luogo di lavoro, in cantiere, le deficienze nell’applicazione del modello di gestione e di supportare il datore di lavoro nella ricontestualizzazione delle stesse all’ambito operativo gestionale dell’impresa stessa.
Un tecnico in grado di superare l’aspetto del mancato rispetto della normativa, non perché poco importante, ma perché poco significativo di fronte all’adozione volontaristica di un MOGS, così come previsto dal combinato tra il D.Lgs. n. 231/2001 e l’OHSAS 18001. Un addetto privo del necessario elmetto protettivo sarà allora il segnale evidente di una carenza
nella catena di comando dell’impresa, coinvolgerà responsabilità più trasversali, più organizzative, si pensi, per esempio, alla mancanza dell’elmetto vista come sintomo della mancata percezione del rischio da parte del lavoratore e alla evidente carenza di formazione.
Occorre individuare se esistono in edilizia figure professionali alle quali sarebbe possibile fare riferimento. In effetti, nel settore edile, il coordinatore alla sicurezza e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione presentano una importante formazione di base, rispettivamente 120 e 112 ore, che unite a una importante esperienza sul campo, presumibilmente almeno 5 anni, potrebbero offrire una importante garanzia di conoscenza del settore e della sua operatività.
Al coordinatore difetta, però, la conoscenza dell’impresa edile in senso stretto perché interagisce
con la stessa ma non ne conosce la capacità di “produrre sicurezza”.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una impresa edile conosce bene la “sua impresa”, non la conosce altrettanto bene sul luogo di lavoro cantiere
edile, con il quale ha rapporti organizzativi ma spesso non operativi; non conosce altrettanto bene le al tre imprese, rappresentanti “isole operative” differenti le une dalle altre.
Ambedue, poi, non sono abituati a ricondurre le proprie operazioni alla gestione della sicurezza dell’impresa, anche il RSPP è spesso avulso dalla logica operativa, vede la sicurezza in funzione dei necessari adempimenti, i quali sono però circoscritti all’ambito organizzativo; si pensi al RSPP che svolge la sua opera nella informazione e nella formazione, ma che lamenta contatti sporadici con l’addestramento, inteso come formazione specifica resa sul luogo di lavoro.


La formazione


Entrambe le figure professionali non hanno conoscenza, per formazione acquisita, dei meccanismi inerenti ai modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza, da cui la necessità di una formazione aggiuntiva. Alcuni possibili argomenti necessari alla formazione integrativa delle due figure professionali sono la linea guida UNI INAIL e la norma OHSAS 18991 la cui attuazione prevede:

  •  la documentazione della sicurezza;
  • attività e strumenti di controllo, di verifica e di riesame;
  • azioni correttive e preventive;
  • monitoraggio, riesame e miglioramento continuo;
  • gli audit e le verifiche previsti dalla OHSAS 18001 e dalle linee guida UNI INAIL.

Altri argomenti per la formazione possono derivare dalla linea guida UNI EN ISO19011:

  • gli strumenti per la gestione della verifica;
  • come creare e utilizzare la check list;
  • la conduzione della verifica;
  • la raccolta delle evidenze e la gestione delle registrazioni;
  • la stesura di un rapporto di verifica;
  • l’utilizzo dei risultati della verifica;
  • la gestione delle non conformità;
  • le azioni correttive;
  • il followup.


La certificazione


Questa nuova figura professionale deve essere certificata al fine di garantire il sistema, i datori di lavoro, che quanto detto non sia solo una improvvisazione; da questo lato sono state incontrate, però, le maggiori difficoltà.
Purtroppo, occorre evidenziare che i soggetti ai quali è stata proposta questa figura non l’hanno capita, l’hanno riportata, piuttosto, a prototipi, a standard noti, misconoscendo la novità, la volontà di incidere in un panorama anche troppo immobile e ingessante.
Come spesso è accaduto l’edilizia è stata processata e condannata per colpe di altri, eppure il decreto legislativo n. 81/2008 ha proposto il Titolo IV concepito appositamente per i cantieri edili; non è possibile
pensare che sia frutto di un caso, al contrario, è necessario sottolineare l’unicità del settore.
È necessario stimolare ed evidenziare l’esistenza
di questa figura del verificatore dei modelli di gestione della sicurezza in edilizia

 l'articolo dell'8 Marzo 2011 AMBIENTE E SUCUREZZA del sole 24 ore

Ultimo aggiornamento Giovedì 07 Aprile 2011 17:57
 
Sentenza n. 42465/2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Arch. Roberto Angioni   
Martedì 29 Marzo 2011 10:18

Colui che incarica un lavoratore di eseguire attività edili nella propria abitazione è responsabile di omicidio colposo nel caso in cui si verifica un infortunio e il lavoratore decede anche se si tratta di un lavoratore autonomo


“Morti bianche” non solo nei cantieri edili, ma anche nelle civili abitazioni. Tuttavia, il proprietario dell’abitazione che ha incaricato un lavoratore di eseguire opere edili nella propria abitazione è tenuto, al pari dei datori di lavoro di imprese edili, a apprestare gli strumenti, posti dalla legge, atti a garantire la tutela dei lavoratori e se non si attiene alle norme antinfortunistiche, nel caso di un infortunio mortale subito dal lavoratore impiegato per la realizzazione delle opere suddette, il committente risponde del reato di omicidio colposo.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 42465/2010. Il caso in esame riguarda il proprietario di una abitazione, il quale commissionava a un operaio lo svolgimento di lavori edili nella suddetta abitazione e consentiva al medesimo di eseguire tali lavori in assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto. In occasione del lavoro assunto, l’operaio, precipitando da una impalcatura non munita di parapetti e non essendo provveduto di cintura di sicurezza, veniva a morte. Il Tribunale di Brindisi, ritenuto il proprietario colpevole del reato di omicidio colposo, condannava lo stesso alla pena di mesi otto di reclusione. La Corte di Appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione, deducendo tutta una serie di censure che la Corte ha ritenuto infondate. Infatti, la Corte ha premesso che la sentenza impugnata ha accertato motivatamente una caduta del lavoratore, in occasione e a causa di lavori svolti, da una altezza di “non inferiore ai m. 3,50, a fronte di una qualità accertata quale autonoma della prestazione resa dal lavoratore, che la sentenza di appello ha definito lavoratore subordinato di altro datore di lavoro. La sentenza ha accertato la mancanza di cinture di sicurezza, di casco e di impalcature, queste ultime sostituite da alcune tavole inchiodate senza parapetto raggiungibili per mezzo di una scala di ferro, nonché la mancanza di qualsiasi altro presidio di sicurezza. Ancora la sentenza ha ritenuto che l’imputato avesse svolto i lavori in economia senza avere preventivamente verificato la idoneità del lavoratore non iscritto in alcun albo artigiano a alcuna lista della Camera di commercio, senza nominare un direttore dei lavori e, pertanto, assumendosi interamente il maggior rischio di una tale organizzazione. Il testo della sentenza impugnata, ha aggiunto la Corte, ha individuato esplicitamente le norme che identificavano la posizione di garanzia del committente in quelle che imponevano l’utilizzo di impalcature e l’uso di casco e cintura per le lavorazioni in altezza. La doverosità delle condotte omesse è stata riassunta nella assenza di qualsiasi cautela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto, qualificata ulteriormente quale violazione delle norme poste a tutela della sicurezza del lavoro sia nella forma di lavoro subordinato che nella forma di lavoro autonomo. E’ errata, ha aggiunto la Corte, la tesi secondo la quale in caso di prestazione autonoma d’opera il lavoratore autonomo sia l’unico responsabile della sua sicurezza. La sentenza impugnata risulta costruita attraverso le regole della logica sillogistica giudiziaria. La motivazione ha legato la scelta dei lavori in economia al dato della mancata nomina di un direttore dei lavori o di un responsabile tecnico all’altro dato dell’utilizzo di un lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale per concludere che l’insieme di tali opzioni, in uno con la mancanza di qualsiasi verifica di idoneità del lavoratore era la prova della assenza di verifica di idoneità professionale del lavoratore autonomo scelto.

fonte:

http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/23647

Ultimo aggiornamento Martedì 29 Marzo 2011 10:27
 
chiarimenti su requisiti degli RSPP PDF Stampa E-mail
Scritto da Arch. Roberto Angioni   
Venerdì 11 Febbraio 2011 19:03

Dal Ministero del Lavoro chiarimenti su requisiti degli RSPP e sulle imprese familiari


  • Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull’impresa familiare ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 81/2008? (Quesito del 29 novembre 2010)  

A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l’art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l’impresa familiare come l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto.

La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.).

All’impresa familiare si applicherà quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, mentre laddove i componenti dell’impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell’impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l’obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell’autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.

In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia.

 

  • Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.? (Risposta a quesito del 30 novembre 2010)

A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province Autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.
In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), si ricorda che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame.
Per inciso, le classi di laurea richiamate dal "Testo unico" e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:
L7 ingegneria civile e ambientale
L8 ingegneria dell’informazione
L9 ingegneria industriale
L17 scienze dell’architettura
L23 scienze e tecniche dell’edilizia
Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto n. 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:
classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile
classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione
classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale
Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato (di cui all’art. 28, comma 1, del Testo unico), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.
Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo su menzionato.

 
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