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| Tessera di riconoscimento per le imprese |
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| Scritto da roberto angioni |
| Mercoledì 15 Settembre 2010 17:10 |
Integrazione al Dlgs 81/09Con La legge n. 136 del 13 Agosto 2010, contenente il piano straordinario antimafia,vengono integrate alcune disposizioni del Testo Unico Sicurezza. All'art. 5 viene infatti previsto l’inserimento di nuovi elementi nella tessera di riconoscimento della quale i datori di lavoro, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, devono munire i lavoratori subordinati e autonomi.
In particolare dal 07 Settembre 2010, nella tessera di riconoscimento dovrà essere inserito:
Si precisa che nella tessera di riconoscimento degli addetti nei cantieri ci deve essere la fotografia, con le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, la tessera va portata dal lavoratore in chiara evidenza. Se la tessera di riconoscimento non è in linea con la nuova normativa scatterà la violazione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore non in regola. La sanzione da 50 a 300 euro è prevista anche a carico del lavoratore che, munito di tessera non provvede ad esporla.
Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri) 1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente. |
| Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Settembre 2010 17:21 |


